Ieri la sentenza di non luogo a procedere del Gup. Il PM aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ma il GIP aveva dato una divergente valutazione, ravvisandovi gli estremi per la richiesta di rinvio a giudizio e aveva disposto l’imputazione coatta al PM. Il capop d’accusa era di condotte reiterate di molestie (art. 612 bis c.p.).
Il Gup del Tribunale ha emesso sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti del dirigente scolastico dell’I.S. “Majorana- Arcoleo” di Caltagirone, Giuseppe Turrisi. L’udienza preliminare in camera di consiglio, con il contradditorio fra le parti, si è tenuta il 22 novembre scorso. La sentenza è stata emessa ieri, 23 novembre.
Per Turrisi era stato chiesto il rinvio a giudizio per atti persecutori nei confronti della prof.ssa Giuseppina Di Vinci (art. 612 bis c.p.).
Il PM della
Procura della Repubblica di Caltagirone, al termine delle indagini
preliminari aveva chiesto l’archiviazione
del procedimento, ma il GIP aveva
dato una divergente valutazione in ordine alla ricostruzione dei fatti,
ravvisandovi gli estremi per la richiesta di rinvio a giudizio e aveva
disposto l’imputazione coatta al PM.
L’indagine a seguito di una denuncia della stessa docente. I fatti, che avrebbero spinto la docente a chiedere trasferimento ad altra sede, risalirebbero al periodo intercorrente da maggio 2017 a febbraio 2018, quando la docente, insegnante di Matematica, era in servizio presso il Liceo Scientifico “E. Majorana di Caltagirone”.
Nella richiesta di rinvio a giudizio si specificava che «la condotta perdurante di molestie da parte del Dirigente Scolastico, da maggio 2017 a febbraio 2018, e di giudizi sprezzanti, atti a svilire le qualità professionali della docente, avrebbero cagionato alla stessa un grave stato d’ansia con ripercussioni sullo stato di salute (sindrome depressiva)».
Ieri la sentenza del Gup, che ha disposto il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA