Pubblicato il 22/02/2015
AMBIENTE

MUOS vizi e annullamento, la migliore sentenza che ci si potesse aspettare.



di Giuliana Buzzone

Catturati dall’entusiasmo della Sentenza del TAR di Palermo di giorno venerdì 13 febbraio, sui ricorsi pervenuti da parte sia del Comune di Niscemi, sia di Legambiente che dal Coord. dei Comitati No MUOS, in tanti hanno focalizzato l’attenzione su un presunto annullamento delle autorizzazioni per ragioni legate alla tutela della salute dei cittadini. Invece nello specifico il Tar di Palermo interviene sui vizi alle autorizzazioni. Come hanno puntualizzato gli avvocati del Movimento, impegnati nella battaglia legale contro l’installazione del MUOS, durante la conferenza stampa tenutasi lo scorso lunedì e negli interventi recenti come ieri a Niscemi volti a spiegare il contenuto della sentenza,  la Sentenza n. 461/2015 ha accolto il ricorso elaborato da Legambiente e legali del Coordinamento Regionale dei Comitati No MUOS  e  dal Movimento No MUOS Sicilia contro il provvedimento del 24 luglio 2013, la cosiddetta “revoca della revoca” emanata dalla Regione Siciliana e  sul rigetto dei ricorsi del Ministero della Difesa contro i provvedimenti di “revoca” sempre della regione ma risalenti al marzo del 2013.

Il TAR dà ragione ai legali quando decide che già la “revoca”  del marzo 2013, che interveniva per i vizi delle autorizzazioni emesse in data 1 e 11 giugno 2011, carenti queste sotto il profilo dei rischi per la popolazione e l’ambiente e lacunose circa quelli per il traffico aereo  (“Mancano indagini preliminari circa le interferenze del Muos rispetto alla navigazione aerea relativa all’aeroporto di Comiso e studi in materia di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale”) sia da considerarsi un “annullamento” i cui effetti  si producono ex tunc, vale a dire all’origine e non dunque una revoca. Ciò significa che i lavori all’interno della base NRTF sono cominciati, avvenuti e avvengono in maniera abusiva.  Dunque anche l’atto di “revoca della revoca” intervenuta il  24 luglio 2014 si configura come un atto non  valido, poiché un “annullamento” occorso per ragioni di legittimità non può essere revocato per sopravvenute valutazioni di opportunità, e non lo si può riportare in vita, come invece intendeva fare la Regione Siciliana col suo ultimo atto, “l’acclarato vizio di difetto di istruttoria non poteva essere sanato ex post attraverso provvedimenti di secondo grado” è scritto nella sentenza. Peraltro la verificazione compiuta dal Prof. D’Amore ha dimostrato che i vizi sui quali erano fondati i provvedimenti di annullamento del 29 marzo 2013 erano realmente sussistenti e ciò ha determinato  il rigetto naturale dei due ricorsi del Ministero della Difesa contro tali provvedimenti.

La Base Nrtf, già sotto comando Us Navy, ricade all’interno de La Sughereta di Niscemi, registrata come Riserva Naturale con il Decreto Assessoriale del 25 luglio 1997, la gestione è dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali. La Sughereta è iscritta al Piano Paesistico della prov. di CL; inoltre è un Sito di Interesse Comunitario di Natura 2000, una rete creata dall’Unione europea a tutela delle biodiversità.  A tal proposito il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza di Caltanissetta, rilevano i Giudici del TAR era scaduto e non rinnovato e ciò costituiva un ulteriore ostacolo alla prosecuzione dei lavori che, anche sotto tale profilo, sono proceduti abusivamente.

Nonostante vadano emergendo preoccupazioni dovute alle ragioni del contenuto della sentenza, che non si esprime in merito alla nocività dell’impianto statunitense su cittadini ed ambiente,  l’esito ottenuto è sotto il profilo delle argomentazioni il migliore che ci si potesse aspettare poiché presenta in maniera inequivocabile ragioni difficilmente smontabili.

Ph. Giuliana Buzzone

Ph. Giuliana Buzzone

Nel frattempo alcune voci si sono sollevate circa l’utilità strategica del MUOS di Niscemi  in questi frangenti storici, evocandone l’utilizzo nelle guerre che si affacciano sul Mediterraneo e anche sul terreno dei confini tra Russia e Ucraina. Al di là delle scelte di intervento in questi luoghi o anche altrove, occorre ricordare che il sistema satellitare di telecomunicazioni MUOS locato all’interno della sughereta niscemese, non troverebbe al momento applicazione, non essendo stato lanciato ancora l’ultimo satellite facente parte del progetto della Us Navy.  Il lancio dei primi due satelliti MUOS-1 e MUOS-2, rispettivamente lanciati il 24 febbraio 2012 e il 19 luglio del 2013, dalla primavera dello scorso anno ha permesso in maniera operativa di testare lo scambio di comunicazioni, “prime connessioni satellitari affidabili” nel Mar Glaciale Artico. Ma mentre il terzo satellite MUOS-3 è stato mandato in orbita lo scorso 21 gennaio, per il quarto, che determinerà la copertura dell’area che si estende dall’Oceano Atlantico a quello Indiano, come da fonti Us Navy e Lokeed Martin, bisognerà attendere la fine dell’anno. Dunque il richiamo oggi all’utilizzo del MUOS per monitorare ad esempio i movimenti del califfato dell’Isis, insediatosi in Libia è privo di fondamento, e rischierebbe di insinuare caratteri di confusione e delegittimazione della sentenza del TAR siciliano.

Giuliana Buzzone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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