Sono state aggiornate dal Ministero della Salute le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta. Ecco le novità.
Sono state aggiornate dal Ministero della Salute le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in
particolare della diffusione della variante Delta. Ecco le novità.
QUARANTENA
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2
identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale
da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono
continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per
contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento
fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria,
ecc.
Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona
che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- un operatore sanitario o altra
persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto
di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso
COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi
direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale
addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono
infatti classificati contatti ad alto rischio.
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti.
Qualora i contatti ad alto
rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta
ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione
di campioni di un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da
almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la
sorveglianza sanitaria attiva dall’ultima esposizione al caso come da art. 14
del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35.
b) Soggetti non vaccinati o che
non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)
Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest’ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino ChAdOx1 nei confronti della variante Beta3 , restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”.
Si
raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine
quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti
fragili e/o a rischio di complicanze.
ISOLAMENTO
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per
cui non è disponibile il sequenziamento
Le persone asintomatiche
risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta
o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare
in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla
data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da
variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il
sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare
o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza
sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo).
In caso di riscontro di ulteriore
positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei
sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile
ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).
Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento
I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.
Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine
Per i
casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici
che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei
casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01
(sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento
sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle
misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in
Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”.
Al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19,
in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni
d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica
in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non
rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e
quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle
caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ?80% e specificità ?97%, con un requisito di sensibilità più stringente (?90%)
in contesti a bassa incidenza).
Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.
In casi selezionati, qualora non sia possibile
ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di
campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare
un'opzione alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, tenendo
in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del
14/05/2021 “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale
per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”.
NORME ANTI COVID (SCHEMA)
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